Le linee guida dell’adozione internazionale
Le linee guida all’adozione internazionale, aderiscono ai principi ispiratori contenuti nella Convenzione dell’Aya ratificati dal legislatore italiano nella legge n.476/98, nella quale l’AAA si rispecchia in particolare, nell’inviolabile diritto per ogni bambino di avere una famiglia. Pertanto l’accoglienza per risanamento di minori non può essere considerata, se non espressamente autorizzata nel decreto d’idoneità all’adozione internazionale o dal paese estero, come ad esempio in Bielorussia, un percorso facilitato per adottare, perdendo così di vista che non esiste il diritto al bambino, ma il diritto alla famiglia indipendentemente dalla provenienza geografica, dalla condizione sociale, dal credo religioso, dall’età e dal gruppo di provenienza etnica.
In considerazione di ciò, si chiede alle coppie che desiderano dare mandato all’AAA, una dichiarazione sull’incompatibilità fra accoglienza e adozione e di essere stati informati sulla normativa che regola l’adozione internazionale.
Pertanto l’AAA non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancata adozione del minore accolto a nostra insaputa, in quanto l’AAA non consente l’adozione di bambini che vengono accolti dai coniugi aspiranti; pertanto i sottoscritti dichiarano di non ospitare alcun minore e si impegnano a non accoglierne in futuro, pena l’immediata risoluzione del conferimento incarico, poiché gli abbinamenti
sono di esclusiva competenza dei Ministeri esteri.